News

FISCO

CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE - 16/12/2011

Data pubblicazione notizia 12 dicembre 2011

CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE (NESSUN ALLEGATO)
Circolazione del contante: dal 6 dicembre si abbassa il limite. Vietati i pagamenti in contanti superiori a € 1.000

Premessa –
Tra i provvedimenti approvati con il varo del Decreto Monti la soglia del limite per effettuare pagamenti in contanti scende a 1.000 €. Il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto varato dal Cdm domenica 4 dicembre, introduce, infatti, importanti modifiche nell’ambito della normativa sull’antiriciclaggio, in particolare sul divieto di effettuare pagamenti in contanti, oltre un determinato limite. Prima di tale modifica, il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore (assegni liberi, obbligazioni, certificati di deposito, libretti di risparmio e altri titoli che non nascono nominativi) tra soggetti diversi scattava quando l'importo del trasferimento era complessivamente pari o superiore ai 2.500 euro. Ora il limite per effettuare tali operazioni è stato abbassato a 1.000 €.

Circolazione del contante –
A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 1.000.
I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). La predetta limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati. Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.
L’utilizzo degli assegni - L’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 dispone che le banche e le Poste devono rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.
I moduli in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, sono rilasciati soltanto a seguito di una specifica richiesta scritta presentata dal soggetto interessato alla banca ovvero alle Poste e pagando € 1,50 a titolo di imposta di
bollo. Con l’introduzione dei nuovi limiti, detti assegni e vaglia trasferibili potranno essere utilizzati esclusivamente per
importi inferiori a € 1.000.

Il libretti di deposito –
In caso di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il saldo non può essere pari o superiore a € 1.000. Per i libretti di deposito con un saldo pari o superiore a € 1.000, il portatore, entro il 31.12.2011 dovrà estinguere il libretto ovvero ridurre il relativo saldo ad un somma inferiore al predetto limite.

Sanzioni –
Al riguardo si ricorda che la violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito (come previsto dal co. 1 dell'art. 58), che non può essere inferiore nel minimo ad euro 3.000 e, nel caso di violazioni superiori ad euro 50.000, ad euro 15.000 (come previsto dal nuovo co. 7-bis dell'art. 58).

Entrata in vigore dei nuovi limiti –
Il Decreto è stato pubblicato sulla G.U. del 6.12.2011 ed è entrato in vigore il giorno stesso.

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie presenti sul sito.